Regione Campania: rateizzazioni per le ingiunzioni fiscali automobilistiche
— 22/06/2018
In relazione alle ingiunzioni fiscali notificate nel bimestre novembre-dicembre 2017 per i mancati pagamenti della tassa automobilistica per l’annualità 2012, la Giunta Regionale della Campania, con delibera n. 247 del 24.04.2018, ha approvato i criteri e le modalità per la concessione della rateizzazione dei crediti di natura tributaria.
Al fine di attuare operativamente quanto disposto dalla citata delibera - in termini di rilascio delle procedure informatiche di gestione dei pagamenti rateali e di adozione dell’apposita modulistica - la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie ha disposto, con Decreto n. 22 del 27/04/2018, la proroga dei termini di pagamento al 30 giugno del 2018.
Come rateizzare le somme indicate nelle Ingiunzioni Fiscali:
Il contribuente può chiedere di rateizzare le somme richieste a mezzo ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 14 Aprile 1910, n. 639 e dell’art. 11 della L.R. 28/07/2017 n. 23 e succ. mod., a condizione che l’importo dovuto sia superiore a 200,00 euro per ogni singolo rapporto tributario e per annualità.
Il Contribuente deve far pervenire alla Regione Campania, per ogni singola posizione tributaria, al massimo 10 gg prima del termine di scadenza del pagamento, l’istanza con la quale esprime la volontà di esercitare il diritto alla rateizzazione, corredata dal piano di rateizzazione complessivo.
La modulistica è disponibile on line o, in alternativa, presso le sedi Provinciali competenti territorialmente della Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie o dell’Automobile Club d’Italia.
Per accedere al modello di richiesta compilabile e al calcolo del piano di rateizzazione
http://richiestarateizzi.regione.campania.it/pianorateizzi/pages/index.html
N.B. Nella domanda di rateizzazione il contribuente dichiara, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
Per tutti i dettagli consulta i criteri e modalità per la concessione della rateizzazione
La rateizzazione
Entro 90 gg dal ricevimento dell’istanza e del piano di rateizzazione, il Dirigente competente per la gestione del tributo comunica l’accoglimento o il diniego dell’istanza.
La rateizzazione non può essere accordata se:
· è già intervenuta la decadenza dal beneficio della rateizzazione in relazione allo stesso debito;
· il richiedente rinuncia formalmente all’impugnativa dell’atto o alla prosecuzione della lite eventualmente pendente;
· è in corso una procedura concorsuale.
Comunicato stampa
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